Modalità di espressione del voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Il voto va alla lista numero 1 e al candidato Sindaco ad essa collegato (art.72, comma 3, quarto periodo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Il voto va solo al candidato Sindaco collegato con la lista numero 1 (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993).

Il voto va alla lista n.1 e al Candidato Sindaco collegato con le liste 2 e 3 (art, 72, comma 3, quinto periodo, del Decreto Legislativo n. 267/2000).

TIZIO è candidato a Consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n.1, al Candidato Sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n.132).

È valido solo il voto al Candidato Sindaco collegato con la lista n.1; sono nulli i voti alle liste (art. 6, comma 3, del D.P.R. n.132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

È valido solo il voto al Candidato Sindaco collegato con la lista n.1; sono nulli i voti alle liste, perché l’elettore non si è espresso sulle liste stesse in maniera univoca (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

TIZIO è candidato a Consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al Candidato Sindaco ad essa collegato e a TIZIO (artt. 72, comma 3, quarto periodo, e 73, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000).

TIZIO è candidato a Consigliere della lista n.1; il voto va alla lista n.1, a TIZIO e al Candidato Sindaco Collegato con le liste 2 e 3 (artt. 72, comma 3, quinto periodo, e 73, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000).

CAIO è candidato a consigliere della lista n.2: il voto va al Candidato Sindaco collegato alla lista n.1, alla lista n.2 e al Candidato Consigliere CAIO della stessa lista n.2 (art. 72, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 267/2000; art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993).

TIZIO è candidato a Consigliere della lista n.1: la scheda è nulla perché la volontà dell’elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

TIZIO è candidato a Consigliere della lista n.1: il voto va alla lista n.1, al Candidato Sindaco collegato con le liste nn. 2 e 3 e anche a TIZIO, Candidato della lista n.1 votata (art. 72, comma 3, quarto e quinto periodo, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 57, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

TIZIO è candidato a Consigliere della lista n.1: il voto va alla lista n.1, al Candidato Sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

TIZIO è candidato a Consigliere della lista n.1: il voto va alla lista n.1, al Candidato Sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 57, penultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

CAIO è candidato a Consigliere della lista n.3: il voto va alla lista n.2 e al candidato Sindaco a essa collegato; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perché compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960; art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993).

CAIO è candidato a Consigliere della lista n.3; il voto va alla lista n.2 e al candidato Sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perché compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960; art. 72, comma 3, quarto periodo, Decreto Legislativo n. 267/2000).

CAIO è candidato a Consigliere della lista n.2. La scheda è nulla perché contraddittoria, non essendosi la volontà dell’elettore manifestata in modo univoco (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 73, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000; art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960).

CAIO è candidato a Consigliere della lista n.3. La scheda è nulla perché contraddittoria, non essendosi la volontà dell’elettore manifestata in modo univoco (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 73, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000; art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960).

Valido il voto di lista e valido il voto al candidato Sindaco collegato alla lista n.1; è nullo il voto di preferenza perché la legge non consente di esprimerlo numericamente (artt. 72, comma 3, quarto periodo, e 73, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000).

La scheda è nulla perché la legge non consente di esprimere la preferenza apponendo numeri (art. 73, comma 3, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 69 del T.U. n. 570/1960).

TIZIO e MEVIA sono candidati, di sesso diverso, della lista n.1. Il voto va alla lista n.1, al Candidato Sindaco a essa collegato e a entrambi i candidati Consiglieri di sesso diverso, TIZIO e MEVIA (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, Decreto Legislativo n. 267/2000).

TIZIO e CAIO sono candidati del medesimo sesso, della lista n.1. Il voto va alla lista n.1, al candidato Sindaco a essa collegato e al solo candidato Consigliere TIZIO. La seconda preferenza, per il candidato consigliere CAIO, è annullata perché espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, Decreto Legislativo n. 267/2000).

TIZIO, CAIO e MEVIA sono candidati della lista n.1. TIZIO e CAIO sono del medesimo sesso. Il voto va alla lista n.1, al candidato Sindaco a essa collegato e ai due candidati TIZIO e MEVIA, in quanto di sesso tra loro diverso. La preferenza per il candidato CAIO è annullata perché espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 57, ultimo comma, T.U. n. 570/1960).

La scheda, relativa al turno di ballottaggio, è nulla, perché, nel turno di ballottaggio stesso, sebbene la competizione sia tra i due candidati alla carica di Sindaco, l’apposizione di un segno di voto su un contrassegno facente parte dello schieramento opposto rispetto a quello del candidato Sindaco prescelto rende non univoca la volontà espressa dall’elettore (art. 72, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agiosto 2000, n.267 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).